È ora di abbandonare il vecchio impianto di climatizzazione per la pompa di calore, più green ed efficiente. La normativa detta tipologie, requisiti e massimali da rispettare. Vediamoli insieme.
Le pompe di calore sono una tecnologia indispensabile per raggiungere l’efficienza energetica e limitare le emissioni inquinanti in città: infatti, i tradizionali impianti termici sono responsabili del 50-75% delle emissioni totali di CO2 nei contesti urbani durante l’inverno. Ecco cosa emergeva dai dati presentati, ormai 3 anni fa, dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano. La ricerca sottolineava come l’adozione di pompe di calore riduca notevolmente le bollette, sia che si tratti di pompe ad alta temperatura a ciclo aperto che a ciclo chiuso, in qualunque contesto abitativo vengano utilizzate, ma specialmente se in sostituzione di una caldaia tradizionale alimentata a gasolio.
A partire dal 2007, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di pompe di calore è stata inclusa fra gli interventi agevolati con l’Ecobonus al 65%. Dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, come stabilito dalla legge di bilancio 2021, questa tipologia di interventi, insieme ad altri volti alla riqualificazione energetica degli edifici, può beneficiare del Superbonus 110% a determinate condizioni.
Il Superbonus, misura rivolta alla platea di condomìni e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, richiede la realizzazione di almeno un intervento trainante, come quelli antisismici, la facciata termoventilata e la pompa di calore. Inoltre, per godere dell’incentivo, l’immobile oggetto dei lavori dovrà fare un salto di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, qualora non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Combinando interventi trainanti e trainati, è possibile non solo migliorare l’efficientamento energetico ma anche adeguare gli edifici alle necessità dei suoi abitanti e aumentarne il valore persino fino 23% in più. E tu, cosa aspetti a beneficiare dei vantaggi del Superbonus?
La normativa stabilisce che per sfruttare il 110% per la pompa di calore, alla data d’inizio dei lavori, gli immobili siano:
Cosa si intende per edificio esistente? La risposta va cercata nell’articolo 2 del D.lgs. 192/05 che lo definisce come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.” Non solo: l’immobile è esistente, se risulta accatastato (o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento) e se vengono pagati i tributi dovuti.
Il secondo requisito per la fruizione dell’Ecobonus riguarda l’obbligo di dotazione di impianto di climatizzazione invernale che l’art. 2, comma 1, lettera l tricies del D.lgs. 192/05 modificato dal D.lgs. 48/2020 definisce come “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Quindi, in conclusione, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso. Sono irrilevanti ai fini dell’incentivo come venga alimentato e quali siano i suoi limiti sulla potenza minima inferiore. Inoltre, è necessario che l’impianto sia funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Il decreto Rilancio rende agevolabili:
A prescindere dal tipo, l’intervento deve essere una sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di climatizzazione invernale e non una nuova installazione.
In linea generale, possiamo dire che il tetto massimo di detrazione ammissibile è 30.000 euro per unità immobiliare ma il massimale può essere più basso in base al tipo di immobile oggetto della riqualificazione.
Tipo di intervento | Massimale |
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Interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali in condominio o composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. | 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. |
Interventi sugli edifici residenziali unifamiliari o sulle unità immobiliari residenziali site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017). | 30.000 euro |
Il bonus al 110% copre tutta una serie di attività inerente la sostituzione della pompa di calore:
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