L’efficientamento energetico passa anche per infissi e serramenti. Per questo, nel Decreto Rilancio, la loro sostituzione è stata inclusa fra i lavori agevolabili con il Superbonus 110%.
Comportamenti d’uso e stili di vita incidono sul conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ed efficienza energetica dettati a livello europeo e nazionale. Proprio alla luce degli impegni comunitari, l’Italia ha voluto alzare l’incentivo Ecobonus dal 65% al 110% per la riqualificazione di immobiliare e prorogarlo anche per il 2021, ampliandone persino il raggio d’azione. A metà gennaio scorso, il Governo, fra le proposte presentate nel PNRR (Proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ha indicato anche il prolungamento della misura fino al 2023, usando i fondi della Next Generation EU.
Infissi e serramenti sono tra i primi responsabili delle dispersioni termiche in un immobile. Nel bilancio energetico, durante l’inverno, sono causa di circa 1/3 dei consumi per il riscaldamento. Il settore del serramento ha risposto con forza affinando materiali e tecnologie per migliorare le prestazioni di isolamento e tenuta e offrendo una grande varietà di prodotti (per materiale, modello e costo).
La misura dell’incentivo al 110% è sicuramente uno stimolo importante per attuare tutta una serie di interventi sulla casa. La normativa ha fissato i requisiti necessari per poter accedere all’agevolazione fiscale. Vediamo ora nel dettaglio cosa è stato previsto per infissi e serramenti.
La sostituzione di infissi e serramenti sono agevolabili nel Superbonus come interventi trainati: ricordiamo, infatti, che principale condizione della misura al 110% è l’obbligo di realizzare almeno un intervento trainante, a cui può essere abbinato uno o più trainati (guarda la tabella dell’Agenzia delle Entrate che indica tipologia e lavoro edilizio realizzabile).
Deve trattarsi di sostituzione di elementi già esistenti (o parti) e non di una nuova installazione. Sul punto, l’ENEA ha puntualizzato, per mezzo del suo chatbot Virgilio, che “gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall'agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.” È importante, però, far riferimento alla Testo Unico Edilizia, che, all’articolo 34-bis, indica come accettabili il mancato rispetto delle altezze entro il limite del 2% delle misure.
Ulteriore requisito: il serramento interessato dall’intervento deve, inoltre, delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Infine, devono essere rispettati dei parametri di natura tecnica, detti valori di trasmittanza termica. I valori di trasmittanza termica pre-interventi di riqualificazione devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 mentre i valori post lavori devono essere:
Insomma, il legislatore ha indicato con attenzione limiti e caratteristiche di questa sostituzione per assicurare le migliori prestazioni di efficientamento energetico. Vorresti capire come riqualificare la tua casa? Parliamone insieme, senza impegno.
Valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni.
Tipologia di intervento | Requisiti tecnici di soglia per la tipologia di intervento | |
i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) | Zona climatica A | 0,27 W/m2 *K |
Zona climatica B | 0,27 W/m2 *K | |
Zona climatica C | 0,27 W/m2 *K | |
Zona climatica D | 0,22 W/m2 *K | |
Zona climatica E | 0,20 W/m2 *K | |
Zona climatica F | 0,19 W/m2 *K | |
ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) | Zona climatica A | 0,40 W/m2 *K |
Zona climatica B | 0,40 W/m2 *K | |
Zona climatica C | 0,30 W/m2 *K | |
Zona climatica D | 0,28 W/m2 *K | |
Zona climatica E | 0,25 W/m2 *K | |
Zona climatica F | 0,23 W/m2 *K | |
iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) | Zona climatica A | 0,38 W/m2 *K |
Zona climatica B | 0,38 W/m2 *K | |
Zona climatica C | 0,30 W/m2 *K | |
Zona climatica D | 0,26 W/m2 *K | |
Zona climatica E | 0,23 W/m2 *K | |
Zona climatica F | 0,22 W/m2 *K | |
iv. Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI ENISO 10077-1) | Zona climatica A | 2,60 W/m2 *K |
Zona climatica B | 2,60 W/m2 *K | |
Zona climatica C | 1,75 W/m2 *K | |
Zona climatica D | 1,67 W/m2 *K | |
Zona climatica E | 1,30 W/m2 *K | |
Zona climatica F | 1,00 W/m2 *K |
Trasmittanza termica utile “U” espressa in (W/m²K).
Zona climatica | Strutture opache verticali | Strutture opache orizzontali o oblique | Chiusure apribili e assimilabili | |
Coperture | Pavimenti | |||
A | 0,54 | 0,32 | 0,60 | 3,7 |
B | 0,41 | 0,32 | 0,46 | 2,4 |
C | 0,34 | 0,32 | 0,40 | 2,1 |
D | 0,29 | 0,26 | 0,34 | 2,0 |
E | 0,27 | 0,24 | 0,30 | 1,8 |
F | 0,26 | 0,23 | 0,28 | 1,6 |
Nei lavori ammessi sono compresi:
Sono detraibili fino a 60mila euro a unità famigliare.
D. Si chiede se, qualora con la sola sostituzione dei serramenti siano rispettati i valori di trasmittanza necessari ai fini dell'accesso al Superbonus, la sostituzione della chiusura "oscurante" (tapparella, persiana, scuro) possa ritenersi intervento "autonomo" rispetto alla sostituzione del serramento.
R. Come si evince dall'Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, nel caso in cui le chiusure oscuranti siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l'intervento è da considerarsi in maniera unitaria. La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l'installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire dell'ecobonus di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, in base al richiamo contenuto nel comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio al citato articolo 14, i predetti interventi sono ammessi al Superbonus, quali interventi trainati nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
D. Nel caso in cui la spesa sostenuta dal contribuente per l'intervento agevolato con il Superbonus sia eccedente il costo massimo unitario indicato all'Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, si chiede se sulla parte eccedente si possa beneficiare di altra agevolazione di cui al decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei relativi requisiti. A titolo esemplificativo: intervento trainato di sostituzione dei serramenti, costo unitario sostenuto 900 euro/m2, a fronte di un massimale ammissibile di 650 euro/m2.
R. Premesso che il costo massimo unitario indicato all'Allegato I al citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito solo agli interventi che accedono all'ecobonus - attualmente disciplinato dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 - per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti nell'allegato A al medesimo decreto. Per gli interventi ammessi al Superbonus, invece, è sempre prevista l'asseverazione di un tecnico abilitato. Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.
D. Nel caso in cui nel 2020 sia effettuata su un edificio unifamiliare la sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente (intervento trainante) e la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico (intervento trainato) e nel 2021 il proprietario decide di sostituire gli infissi nello stesso edificio, le spese relative a tale ultimo intervento possono accedere alla detrazione del 110 per cento considerando l'intervento come trainato da quello effettuato nel 2020?
R. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus «si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1» e sempreché assicurino nel loro complesso «il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».
Nella circolare n. 24/E del 2020, viene precisato che con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se, come previsto dall'articolo 2, comma 5 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».
Pertanto, ai fini dell'applicazione del Superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, ovvero tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
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