Superbonus, incentivi, con aliquote da 50% a 110%, e nomi simili: nei fatti sono la stessa cosa o sono applicabili in casi diversi?
Non è facile districarsi fra le diverse agevolazioni per gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione degli edifici: Ecobonus, Superbonus, Super Ecobonus... Diamo un’occhiata insieme ai diversi incentivi e alle loro differenze.
In Europa 75 % degli edifici è inefficiente dal punto di vista energetico. Inoltre gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia. Questi erano due dati portati all’attenzione dell’opinione pubblica dal legislatore europeo, per sottolineare l’importanza di dover agire a favore della riduzione del consumo energetico e delle emissioni di gas serra. Proprio come oggi, con il Green Deal, l’ambiente era una priorità da regolare con la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici. La normativa europea venne recepita solo 3 anni dopo con il decreto legge n. 63/2013 (che introdusse, fra le altre cose, anche l’Attestato di Prestazione Energetica).
L’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 detta le regole per le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, con aliquote dal 50 al 65%, in base alla tipologia di lavoro da realizzare. L’Ecobonus è la detrazione dall'Irpef o dall'Ires prevista per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli immobili.
In generale, questo incentivo può essere usato per:
È necessario, per fruire dell’Ecobonus, che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
Eccezioni? Sì, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. In questi casi si possono usufruire detrazioni più elevate, del 70 o del 75%, quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica.
Il decreto-legge n. 34/2020, detto decreto Rilancio, apre le porte al Superbonus 110%, misura incentivante, che si distingue in due tipologie: il Super Ecobonus dedicato alle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e il Super Sismabonus relativo alle misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). L’intento del governo, in questo caso, è sia il contrasto del fenomeno del riscaldamento climatico che l’incentivo all’economia nazionale indebolita dalla crisi causata dalla pandemia.
Senza badare alla destinazione, il Superbonus 110% si applica sugli interventi realizzati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo.
Per gli IACP, ovvero gli Istituti Autonomi Case Popolari, il limite temporale entro il quale è possibile detrarre le spese si estende fino al 31 dicembre 2022, posticipati ulteriormente fino al 30 giugno 2023 qualora siano stato completati almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022. Per i condomini, il limite temporale è esteso fino al 31 dicembre 2022 qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 30 giugno 2022.
Il Super Ecobonus 110% è stato salutato come elemento propulsore di un meccanismo virtuoso, a favore di tutte le parti sociali (cittadino, imprese, Stato e collettività). Permette di riqualificare l’immobile gratuitamente: il beneficiario dell’incentivo può esercitare l’opzione dello sconto in fattura come cedere l’imposta di credito, invece di fruirne direttamente. Il contribuente, senza alcun esborso monetario, riesce quindi a migliorare l’efficienza del proprio edificio, ne accresce il valore e riduce il costo delle bollette. Per le aziende una misura del genere stimola il mercato, aumentandogli il volume degli affari. Anche la collettività gode di riverbero di importanti giovamenti: aumento dell’occupazione e abitazioni più ecologie.
Ma per poter sfruttare il Super Ecobonus 110% ci sono due condizioni tassative da rispettare:
Il Super Ecobonus 110% e l’Ecobonus sono agevolazioni molto simili, con l’obiettivo comune di agevolare gli interventi di efficientamento energetico. Differiscono, oltre sull’aliquota, sui tempi di ammortamento fiscale (per il primo 5 anni, per il secondo 10). Di certo, l’Ecobonus ha regole meno limitanti. «È chiaro che è più appetibile il Super Ecobonus, se non altro ci si aspetta una risposta maggiore per gli edifici condominiali perché l’Ecobonus ha funzionato bene principalmente quando si è trattato di eseguire interventi in singole unità immobiliari. Quando invece bisognava coinvolgere un intero condominio, le cose sono risultate più difficoltose. Un incentivo così forte può spingere un’assemblea ad approvare con più facilità i lavori», ha dichiarato Domenico Prisinzano, del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell'ENEA e Responsabile del "Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l'efficienza energetica” intervistato dal portale di informazione INGENIO. Il Super Ecobonus permette, grazie anche alle novità dell’ultima legge di Bilancio, degli interventi maggiormente strutturati, capaci di limitare significativi sprechi d’energia e tagliare le spese.
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