Per poter godere del Superbonus 110% sono stati stabili quali interventi realizzare e quali sono i relativi limiti di spesa. Sul punto anche l’Agenzia delle Entrate si è espressa con circolari e risposte a interpelli.
“Quali interventi rientrano nel Superbonus 110%?”, ci domandano in molti. Ad accrescere la confusione, su un tema già molto complesso e tecnico, sono alcune incertezze interpretative della normativa, che l’Agenzia delle Entrate sta risolvendo con circolari e risposte agli interpelli dei contribuenti. Previsto dal Decreto Rilancio e prorogato con la legge di Bilancio 2021, l’incentivo al 110% ha l’obiettivo di far riqualificare gli immobili rendendoli ecosostenibili, efficienti, e antisismici. Nei fatti quindi ci sono due tipologie di misure incentivanti: il Super Ecobonus dedicato alle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e il Super Sismabonus relativo alle misure antisismiche sugli edifici. Facciamo allora chiarezza su quali lavori rientrano nell’ambito di applicazione di queste detrazioni.
Il Superbonus 110% spetta solo a determinate condizioni. I lavori, da realizzare su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, devono:
Gli interventi trainanti sono quelli necessari per poter beneficiare dell’agevolazione. Gli interventi trainati, invece, sono quelli che possono essere effettuati solo a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti.
L’articolo 119 del decreto Rilancio riconosce come interventi trainanti quelli finalizzati:
Andiamo ora ad analizzare i tre tipi di interventi e i loro massimali. Per gli interventi di isolamento termico, le superfici oggetto della riqualificazione possono essere verticali come anche orizzontali (coperture, pavimenti) o inclinate: l’importante è che delimitino il volume riscaldato verso l’esterno o verso spazi non riscaldati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile in questione. Per questi lavori il Superbonus 110% impone come limite di spesa:
Invece, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la normativa fissa massimali diversi se riguardano parti comuni o edifici unifamiliari e unità immobiliari di edifici plurifamiliari. Nel primo caso il limite di spesa è di:
Mentre nel secondo caso, ovvero edifici unifamiliari e unità immobiliari di edifici plurifamiliari, la spesa massima per singola unità è di 30.000 euro.
Infine, gli interventi antisismici sono come quelli definiti dall’1-bis all’1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013. A questi si aggiungono i lavori per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se eseguiti congiuntamente.
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