Ville, villette e castelli hanno regimi differenti in tema di incentivi. Per usufruire dell’Ecobonus l’accesso autonomo e l’indipendenza funzionale sono requisiti fondamentali per le unità immobiliari unifamiliari.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 sono state fatte circa 33.865 richieste inerenti agli interventi previsti dal Superbonus 110%. Ecco cosa emerge dal 1° Monitoraggio Superbonus 110% - trend, criticità e proposte per dare solidità al meccanismo, realizzato da CESEF (acronimo di Centro Studi sull’Economia e il Management dell’Efficienza Energetica). Il dato mostra il grande interesse che la misura suscita. Analizzando più attentamente le domande di agevolazione al 110%, il 51% delle richieste complessive è stato presentato da condomini con più di 8 unità abitative, il 28% da quelli fino a 8 unità mentre il 21% da abitazioni unifamiliari/plurifamiliari. Eppure, a fronte di tutte queste istanze, entro fine 2020, sono stati conclusi solo 108 interventi, cantierati 268 edifici e firmati solo 374 contratti di riqualificazione immobiliare: in ogni stadio di avanzamento lavori spiccano per quantità sempre le abitazioni unifamiliari/plurifamiliari. A pesare, rallentando l’iter di realizzazione del bonus per i condomini, sono sicuramente la burocrazia, la verifica di abusi edilizi (con conseguenti sanatorie) e la complessità degli iter approvativi nelle assemblee condominiali. Su questo ultimo punto, il legislatore, infatti, per facilitare le riunioni virtuali, con la legge n.126/2020, ha apportato modifiche all'articolo 66 del D.L 104 del 14 agosto 2020.
Il decreto n.34/2020 introduce la detrazione al 110% su tutte le spese compiute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (il termine è stato esteso dalla legge di bilancio 2021), relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche su parti comuni di edifici condominiali, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, oltre che sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
La normativa stabilisce espressamente chi non può fruire del Superbonus 110%, ovvero le unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali:
Per gli immobili indicati al catasto come A9, l'articolo 80, comma 6, del decreto n.104 del 2020 (cd. decreto Agosto) stabilisce l’accesso all’agevolazione per le sole unità aperte al pubblico.
La prima versione del decreto n.34/2020 prevedeva che l’aliquota al 110% fosse limitata a due sole tipologie di immobili, ovvero i condomìni e gli edifici unifamiliari. Si trattava di una formulazione limitante che difficilmente riusciva a includere forme abitative come le villette a schiera. Per questo poi si è scelto di aggiungere “unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno". Ma cosa significa esattamente accesso autonomo e indipendenza funzionale? A fare chiarezza interpretativa ci pensa a fine agosto 2020 l’Amministrazione finanziaria. La circolare 24/E delle Entrate chiarisce che con “accesso autonomo dall’esterno” si intende “un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”. Rispondendo a un'interrogazione parlamentare, il sottosegretario del MEF Alessio Villarosa ha fatto qualche puntualizzazione: "In merito alla nozione di accesso da strada, né nella norma né nella circolare 24/E, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata. [..] Può ritenersi autonomo anche l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà [..] come anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli".
Sempre la circolare 24/E prova a definire quando un’unità immobiliare è funzionalmente indipendente: lo è “qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva”.