L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un interpello, sottolinea l’inammissibilità al bonus al 110% per gli immobili sprovvisti di impianto di riscaldamento. Ma che cos’è un impianto termico secondo il legislatore?
Snellito sul fronte burocratico, grazie al nuovo modello CILA (detto CILAS), introdotto dal decreto Semplificazioni, il Superbonus 110% ha messo il turbo. Secondo i dati condivisi dall’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica (nota con l’acronimo ENEA) a fine dello scorso mese, sono oltre 37 mila gli immobili oggetto degli interventi agevolati con il bonus al 110%, in netto aumento rispetto ai mesi precedenti. Insomma, benché il timore di non veder prorogata la misura permanga, per il mondo edile agosto è stato un mese decisamente intenso. Anche l’Agenzia delle Entrate ha continuato a dare risposta ai numerosi interpelli sul Superbonus 110%.
L’Amministrazione Finanziaria è stata interrogata da un privato cittadino sull’ammissibilità della detrazione al fine di migliorare l’efficientamento energetico di un edificio sprovvisto di riscaldamento. L’interpellante, proprietario insieme alla moglie di un fabbricato, categoria catastatale C/2, ha dato il via, nell’autunno 2020, a una serie di interventi di ristrutturazione per trasformarlo in un immobile di tipo residenziale con l’idea di sfruttare i benefici del Bonus Facciate 90% cumularmente con quelli del Superbonus 110%.
In base al progetto, definito con l’impresa edile di fiducia, oltre alla realizzazione di una struttura portante antisismica, il grosso dei lavori riguarda l’isolamento termico: precisamente, installazione di un cappotto termico esterno e uno interno, il rifacimento del tetto con aggiunta di isolante e un vespaio ventilato. In pieno rispetto della normativa relativa al Superbonus 110%, i lavori relativi all’isolamento termico delle pareti rispettano due importanti requisiti: interessano una superficie complessiva superiore al 25% di quella disperdente lorda dell'intero edificio e permettono di fare un salto di classe energetica. Tutto benissimo, insomma. L’interpellante ha però un dubbio: senza riscaldamento è possibile richiedere l’Ecobonus?
L’Agenzia delle Entrate non manca di chiarire il dubbio con la risposta n. 557/2021, datata 25 agosto 2021. Dopo aver fatto un breve excursus sulle disposizioni che normano la questione, l’Amministrazione sottolinea che ai fini dell’Ecobonus 110% gli immobili devono essere dotati di almeno un impianto di riscaldamento che rispetti le caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. n. 192/2005, anche non funzionante. La mancanza del riscaldamento nell'edificio preclude, quindi, l'accesso al Superbonus 110%.
Fin qui abbiamo identificato alcuni aspetti alcuni elementi che riguardano il riscaldamento per gli interventi di riqualificazione con il bonus al 110%. Ma un camino o una stufa sono a tutti gli effetti degli impianti termici per il legislatore? Per comprenderlo bisogna guardare alla definizione dell’art. 2, comma 1, lettera l tricies del d.lgs. 192/05, modificato dal d. lgs n. 48/2020: un impianto termico è “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“. Sono incluse, anche tutti i sistemi per il riscaldamento come le stufe a legna, a pellet e i termocamini. Questo permette di sostituire anche gli impianti più datati e inefficienti con nuovi, più sostenibili.