A partire dal 5 agosto è pienamente operativo il modello CILA per il Superbonus 110%, chiamato anche CILAS, documento emanato in dal Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito del dl Semplificazioni. Scarica il nuovo modulo e scopriamo insieme che cos’è e come si differenzia dalla CILA tradizionale
Semplificare è stato il leitmotiv che ha accompagnato l’introduzione del Superbonus 110% e le sue successive proroghe. Associazioni di categorie, sindaci, professionisti e contribuenti, tutti concordi, richiedevano a gran voce un processo di accesso alla misura al 110% più semplice e snello. Il decreto legge n.77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in vigore dal 1°giugno 2021, chiamato anche dl Semplificazioni, fra le modifiche apportate, con l’articolo 33 ha sostituito in toto il comma 13-ter dell'art. 119 del decreto Rilancio. La nuova disposizione prevede che tutti gli interventi (sia di riqualificazione energetica che quelli antisismici) che accedono al Superbonus 110%, a esclusione delle attività volte a demolizione e ricostruzione dell’immobile, possono essere iniziati con solo la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). In più, il legislatore indica anche 4 casi di decadenza del Superbonus 110% qualora:
Questo vuol dire che non serve più l’attestazione dello stato legittimo in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi del dlgs n.126/2016. "Sarà più facile accedere al Superbonus 110% grazie alla presentazione al Comune della sola Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata, senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità", ha dichiarato il 29 luglio scorso al Corriere della Sera il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Annunciato, elaborato in sede della Dipartimento della Funzione Pubblica (a stretto giro con ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni), il documento CILA per il Superbonus 110%, chiamato anche CILAS, è entrato in vigore il 5 agosto scorso.
È il nuovo documento da presentare per la comunicazione di inizio lavori del Superbonus 110%. Serve a far partire la realizzazione degli interventi agevolati.
Prima di entrare nel vivo delle differenze fra la CILA e CILAS, consigliamo di scaricare qui il modello CILAS in formato pdf e prendere confidenza con questo nuovo modulo che va compilato in tutte le sue parti.
Il quesito viene naturale: che differenza c’è fra i 2 modelli? Rispetto alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, tradizionale, nella CILAS si vanno a indicare se gli interventi da realizzare sono agevolati tramite il Superbonus 110% e se sono hanno come obiettivo la riqualificazione energetica o il miglioramento sismico. Se, invece, durante la messa in opera del progetto avvengono delle varianti, queste possono essere comunicate a fine lavori come integrazione della CILA già presentata. Inoltre il nuovo modulo necessita di una breve descrizione degli interventi che si vogliono realizzare (integrabile anche con degli elaborati grafici). Vanno anche inseriti gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l'immobile. Invece, per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione.
Di base, si può dire che la CILAS risulta più semplice e per compilarla basta presentare:
Tanti si chiedono se la CILAS è valida anche per altri tipi di interventi come quelli agevolati dal Bonus Facciate 90%. Come dicevamo, adesso, esclusivamente per i lavori del Superbonus 110% basta la dichiarazione di conformità dell'intervento da realizzare redatta dal progettista. Quindi, alla domanda non si può che rispondere in senso negativo: il nuovo modello Cila non si applica per i lavori coperti da Bonus Facciate 90%, come anche da Bonus Ristrutturazioni 50%, Ecobonus 65% e Sismabonus ordinario. Per tanto, per tutti i lavori realizzati con questi incentivi serve lo stato legittimo, la comunicazione inizio lavori asseverata ordinaria, la segnalazione certificata inizio lavori, il permesso di costruire o la Scia alternativa al permesso di costruire (Super-SCIA).