Superbonus 110% più snello con il decreto Semplificazioni: dal 1°giugno 2021 gli interventi agevolabili accessibili mediante la sola comunicazione di inizio lavori asseverata. In più inclusi nuovi beneficiari dell’agevolazione al 110% e fra i lavori trainati sono annoverate anche le azioni di rimozione delle barriere architettoniche anche per il Sismabonus.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1°giugno 2021 il decreto legge n.77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, detto dl Semplificazioni, prevede alcune importanti novità riguardanti il Superbonus 110%, volte all’introduzione di un meccanismo più equo a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e a snellire gli oneri documentali, così da ridurre di 3 mesi l’iter di accesso alla misura al 110%.
Venerdì 28 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto Semplificazioni, che apporta significative modifiche all’articolo 119 del decreto Rilancio (dl n. 77/2020). Il Governo, consci dell’importanza dell’operato del Terzo Settore a sostegno delle fasce fragili, ha voluto realizzare un sistema correttivo che permetta alle realtà che operano nel settore socio-sanitario e assistenziale di fruire del Superbonus 110% in maniera congrua.
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite all’art.10 del dlgs n. 460/1997, (e in particolare le Fondazioni), svolgono le proprie funzioni in edifici di grandi dimensione. Ma, questi immobili sono indicati, in base all’orientamento delle diverse direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate, in categoria D/4 (Case di cura e ospedali con fine di lucro), B/1 (Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (Case di cura e ospedali senza fine di lucro). Nella pratica, interi complessi edilizi sono identificati come pari a una singola unità immobiliare. Questo vuol dire che godono degli stessi importi (con pari limiti di spesa) delle singole unità immobiliari anche se l’ordine di grandezza è decisamente diverso!
Basandosi sui dati contenuti nel Rapporto Immobiliare 2020, edito dall’Osservazione del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, che indica la superficie media per unità abitativa compravenduta pari al 106,2 mq, il Governo fissa un nuovo metodo di calcolo per queste categorie. Per scoprire l’entità dei benefici di cui godranno con il Superbonus, è necessario dividere le superfici complessive di queste ampie strutture edilizie (compresi spazi comuni e servizi) con la superficie rappresentativa di una unità immobiliare tipo (110 mq). In sostanza per capire a quanto ammonta l’agevolazione per una data realtà socio-sanitaria basta sapere a quante unità immobiliari tipo è ragguagliata.
Inoltre, oltre alle categorie già citate (immobili accatastati come B/1, B/2 e D/4), l’assegnazione del Superbonus 110% è riconosciuta anche alle Fondazioni ONLUS che si occupano di servizi socio-sanitari-assistenziali, i cui consigli di amministrazione non percepiscono alcun compenso. In questo caso, gli immobili devono essere posseduti dalla Fondazione a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato gratuito (comprovato da regolare contratto registrato registrato prima del 1°giugno 2021.
Altra modifica del dl Semplificazioni: ora è possibile accedere al Superbonus 110% per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche congiuntamente a quelli antisismici. Con la legge di Bilancio 2021 l’abbattimento delle barriere architettoniche era stato incluso fra gli interventi trainati del Superbonus 110% esclusivamente per i lavori di efficientamento energetico.
Quindi, spazio a tutti gli interventi aventi ad oggetto ascensori, montacarichi robotica e ogni altro mezzo di tecnologia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici incentivati con il Superbonus.
Per quanto riguarda lo snellimento della burocrazia, l’art. 33 del dl Semplificazioni sostituisce il comma 13-ter dell'art. 119 del decreto Rilancio. Nella nuova formulazione tutti gli interventi che accedono al Superbonus 110%, sia di riqualificazione energetica che antisismici, tranne quelli che prevedono demolizione e ricostruzione, potranno essere avviati con solo la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Non è più necessaria l’attestazione dello stato legittimo in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi del dlgs n.126/2016.
In base a questa nuova disposizione l’agevolazione decade nei seguenti casi: