Le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria definiscono ulteriormente il campo d’azione del Bonus Facciate 90%, la detrazione dedicata al recupero e al restauro degli immobili in zona A e B
Mentre ancora ci si domanda se il Bonus Facciate 90% verrà prorogato anche per il 2022, l’Agenzia delle entrate, rispondendo agli interpelli, mette in chiaro le criticità riscontrate dai contribuenti, interpretando le disposizioni in merito.
L’incentivo al 90% è normato dalla Legge di bilancio 2020 (precisamente la legge n. 160/2019), dal decreto Rilancio (il n. 34/2020) che, fra le cose, ha introdotto le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito (come per il Superbonus 110%) e dalla Legge di bilancio 2021(legge n. 178/2020) che per ora ne fissa la durata solo fino al 31 dicembre 2021.
Si tratta di una misura volta al restauro e al decoro degli involucri esterni degli immobili, senza limiti in merito agli importi ammessi, ma limitando la sua fruizione a favore di edifici collocati in zona A, B o equipollente.
Ci sono due nuovi interventi inclusi fra quelli agevolati dal Bonus Facciate 90% e chiaramente annoverati dall’Entrate: i parapetti e le illuminazioni situate sul balcone.
Rispondendo all’interpello n. 482/2021 del 15 luglio 2021, titolato "Bonus Facciate: interventi sui parapetti dei balconi e installazione corpi illuminanti", l’Amministrazione fiscale ha dichiarato che il bonus spetta per le spese sostenute (nel 2020 e 2021) per i lavori sui parapetti dei balconi, in quanto elementi costitutivi del balcone.
In merito all'installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete sul balcone, invece, ha subordinato l’ammissibilità solo a condizione che siano opere accessorie e di completamento dell'intervento sulle facciate esterne: insomma, le illuminazioni sono detraibili solo per motivi di natura tecnica.
Con l’interpello n. 499 del 21 luglio 2021, il richiedente, proprietario di un appartamento in un mini condominio interessato a sfruttare i benefici del Bonus Facciate 90%, si domanda se un singolo condòmino possa accollarsi interamente le spese previste. La risposta dell’Agenzia delle entrate è affermativa ma solo con la delibera condominiale all'unanimità che preveda l'autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo al condòmino-richiedente.
In linea generale, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un condominio il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali è quello dettato dall'articolo 1123 del Codice civile: «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione». Quindi, è da notare come quanto dichiarato dall’Agenzia sia una vera e propria eccezione, in piena deroga del articolo 1123 del Codice.
Per poter scegliere fra lo sconto in fattura o la cessione del credito del Bonus Facciate 90%, è necessario dotarsi dei certificati sullo Stato di avanzamenti lavori? Ecco cosa è stato chiesto dai deputati Luca Sut e Vita Martinciglio, al Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze, Claudio Durigon, durante una interrogazione tenutasi il 7 luglio in Commissione Finanze alla Camera.
Facciamo un passo indietro per capire meglio il quesito posto. A fine maggio scorso, al 4° Videoforum promosso da Italia Oggi, l’Agenzia delle entrate aveva ribadito che “l’opzione per la cessione e lo sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall'avanzamento dei lavori (SAL) limitatamente agli interventi che fruiscono del 110%”. Ma quindi questa regola si applica anche per le altre detrazioni, come il Bonus Facciate 90%?
Sulla questione il Sottosegretario Durigon ha puntualizzato che “nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell'articolo 121 del Decreto Rilancio e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l'opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi”.