Pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo sono tecnologie capaci di migliorare l’efficientamento energetico di un immobile, sfruttando l’energia del sole. Con il bonus al 110% diventa più accessibile portare l’energia rinnovabile nella propria casa.
Il Decreto Rilancio individua fra gli interventi trainati che accedono al Superbonus 110% l’istallazione di un impianto fotovoltaico. Vediamo insieme le regole dettate dalla normativa e dall’Amministrazione fiscale.
Il bonus al 110% si applica alle spese sostenute per l’installazione di:
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30/E del 2020 ha sottolineato che l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:
Mentre con la risposta a interpello n. 171 del 10 marzo 2021 ha precisato che ai fini del Superbonus 110% l'installazione degli impianti fotovoltaici può essere effettuata anche sulle pertinenze di edifici e unità immobiliari, come ad esempio sulle pensiline di un parcheggio aperto.
L’applicazione dell’agevolazione è però sempre subordinata alla:
Quali sono i massimali di spesa per gli impianti fotovoltaici? Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate ha dato riposte non univoche. Con la circolare n. 24/2020 aveva affermato che il limite di spesa di 48mila euro, indicato nel decreto Rilancio, era riferito sia all’installazione degli impianti solari fotovoltaici sia dei sistemi di accumulo integrati negli impianti.
Un mese dopo, l’Amministrazione finanziaria fa un passo indietro per mezzo della risoluzione n.60/2020:”in merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.”
Quindi, la detrazione è calcolata:
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a quota 1.600 euro per ogni kW di potenza qualora venga fatto contestualmente a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, secondo le definizioni normate dall’articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del Dpr n. 380/2001.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, inclusi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.
In caso in cui siano delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni a istallare impianti fino a 200 kW, il Superbonus 1000% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria prevista dal Tuir, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all’intero impianto.
D. In un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia. Se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell'impianto fotovoltaico esistente?
R. Si, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell'articolo 119 del decreto Rilancio e fermo restando l'impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio.D. Nel caso di condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche, quale è il limite massimo di potenza per l'intervento trainato fotovoltaico? 20 kW per unità abitativa come indicato nella circolare 24/E del 2020, oppure 20 kW per edificio?
R. Si ritiene che se l'impianto è al servizio del condominio il limite di 20 KW è riferito all'edificio condominiale. Se invece l'impianto è al servizio delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità.