In arrivo, per limitare frodi e abusi, nuovi limiti alle cessioni multiple, un codice identificativo e l’inasprimento delle sanzioni per i tecnici asseveratori
Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto-legge contenente Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili il governo è intervenuto sulle disposizioni del decreto Sostegni ter che andavano a vietare le cessioni del credito multiple. Andiamo a vedere cosa è stato previsto per garantire maggiore trasparenza nella fruizione dei bonus edilizi.
La notizia che tutti i professionisti dell’edilizia stavano aspettando è che torna possibile cedere il credito più volte, ma non più di 3 volte e solo nei confronti di alcuni soggetti privilegiati, ovvero istituti di credito e intermediari finanziari.
Quindi, un cliente-committente, dopo la realizzazione degli interventi agevolabili e la maturazione della detrazione potrà cedere il credito a qualsiasi soggetto, senza particolari limitazioni. Successivamente però, come si legge nella bozza del decreto-legge, sono consentite “due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”
Inoltre, il decreto-legge vieta il frazionamento del credito che può essere ceduto solo nel suo ammontare complessivo. In questo modo si mette finalmente un freno alla cartolarizzazione che di fatto favorisce le frodi.
Per avere maggiore controllo sulle cessioni multiple, il governo ha introdotto anche un codice identificativo univoco che permetterà, a partire dal 1° maggio, di tracciare il credito ceduto in modo più agevole. Si attende un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per conoscere le modalità del nuovo meccanismo.
Il provvedimento dedica spazio anche normare i comportamenti fraudolenti dei professionisti che redigono false attestazioni sulla congruità delle spese o false asseverazioni. Nella bozza è riportato che qualora un tecnico abilitato, nelle asseverazioni definite nel comma 13 dell’ dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (detto Decreto Rilancio), “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”
Fra le misure previste c’è anche l’eliminazione dell’obbligo previsto di stipulare un’assicurazione con massimale pari almeno a 500.000 euro: in base alle nuove regole il massimale deve essere almeno pari agli importi degli interventi per i quali il professionista redige attestazioni o asseverazioni.