La gestione trasparente dei conti bancari condominiali è un principio fondamentale stabilito dalla legge italiana, che conferisce ai condomini il diritto di accesso ai documenti bancari del condominio.

Tuttavia, questo diritto può essere ostacolato dall’inattività o dal rifiuto dell’amministratore del condominio, rendendo necessario ricorrere a vie legali. Recentemente, il Collegio di Palermo dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha precisato che, in questi casi, il condomino ha il diritto di contattare direttamente la banca per ottenere le informazioni desiderate.

Il diritto di accesso ai conti del condominio

La riforma recente del condominio ha introdotto cambiamenti importanti riguardo al diritto dei singoli condomini di accedere ai documenti bancari relativi ai conti del condominio. In particolare, l’articolo 1129 del codice civile impone all’amministratore di aprire un conto bancario condominiale e riconosce a ogni condomino il diritto di visionare e ottenere una copia della rendicontazione periodica.

La legge stabilisce che ogni condomino, per accedere alla rendicontazione periodica, deve rivolgersi all’amministratore, che è obbligato a richiedere i documenti alla banca. Questo processo è stato concepito per bilanciare la trasparenza nella gestione del condominio con la protezione della privacy, oltre a superare le difficoltà pratiche legate alla verifica dell’identità del richiedente da parte della banca.

Ma cosa succede se l’amministratore, nonostante una richiesta regolare, si rifiuta di fornire i documenti bancari al condomino?

Il caso

Il caso in questione riguarda un ex-condomino che, di fronte al rifiuto dell’amministratore condominiale di fornire i documenti bancari del condominio, ha deciso di rivolgersi direttamente alla banca.

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La banca, tuttavia, ha negato la richiesta, affermando che era necessaria l’autorizzazione dell’amministratore per fornire i documenti. A sostegno della sua posizione, la banca ha presentato diversi argomenti: dalla presunta mancanza di diritto dell’ex-condomino alla minaccia di ricorso al Garante della Privacy e alla giustizia ordinaria da parte del condominio.


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La decisione

Il Collegio di Palermo dell’ABF, con la decisione n° 74 del 03 gennaio 2024, ha respinto le argomentazioni della banca, affermando il diritto del condomino di accedere ai documenti bancari.

La decisione ha evidenziato che l’art. 1129, comma 7, del codice civile impone all’amministratore di far passare tutte le somme relative al condominio attraverso un conto bancario dedicato e garantisce a ciascun condomino il diritto di visionarlo.

Questo diritto è rafforzato dall’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario (TUB), che permette al condomino di rivolgersi direttamente all’istituto di credito in caso di rifiuto da parte dell’amministratore.

Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante l’argomento secondo cui il richiedente non fosse più un condomino, dato che la richiesta riguardava documenti relativi al periodo in cui l’ex-condomino era ancora proprietario dell’immobile. La produzione di documenti notarili da parte dell’ex-condomino ha ulteriormente rafforzato la sua posizione.

Richiamando una precedente decisione del Collegio di Napoli (n. 87/2022), il Collegio di Palermo ha chiarito che la richiesta preventiva all’amministratore non può essere un ostacolo insormontabile all’esercizio del diritto di ottenere direttamente dalla banca i documenti necessari. In conclusione, l’ABF ha accolto il ricorso dell’ex-condomino, ordinando all’istituto di credito di fornire i documenti richiesti.

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Conclusioni

Questa decisione conferma l’importanza della trasparenza nella gestione dei fondi condominiali e riafferma il diritto di ogni condomino di accedere ai documenti bancari, anche in presenza di un amministratore inattivo o ostile.

Si tratta di un principio fondamentale per assicurare una gestione corretta e responsabile del condominio, che non tollera comportamenti opachi o ostruzionistici da parte degli amministratori.