Pignorabilità del Diritto di Sopraelevazione: Cosa Devi Sapere!

È possibile espropriare una sopraelevazione aggiunta dopo l’acquisto di un’abitazione? Quali sono i casi in cui una sopraelevazione non può essere pignorata? Ecco cosa è importante sapere.

L’espropriazione forzata di un immobile rappresenta un ambito giuridico complesso e sensibile, che comporta diverse deroghe e situazioni particolari, spesso volte anche a proteggere le persone più vulnerabili e i loro diritti di proprietà. Uno degli argomenti più discussi in questo contesto riguarda le sopraelevazioni e le strutture aggiunte in cima agli edifici dopo l’acquisto delle abitazioni. Quindi, è possibile pignorare una sopraelevazione insieme al resto dell’immobile?

Per prima cosa, è essenziale analizzare in quali situazioni una proprietà, o una parte di essa, può essere esclusa dalle azioni di esecuzione forzata, e se le sopraelevazioni rientrano tra queste eccezioni. Scopriamo come funziona questo meccanismo.


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In quali casi un immobile non può essere pignorato?

Il pignoramento immobiliare è regolato da norme precise e, in determinate circostanze, un immobile può essere salvaguardato da tale provvedimento. In particolare, per quanto concerne la prima abitazione, esistono specifiche protezioni. Un immobile può risultare immune dal pignoramento nei seguenti casi:

  • quando il debito del proprietario è inferiore a 120mila euro;
  • quando l’immobile rappresenta l’unica proprietà del debitore;
  • quando l’immobile è utilizzato come residenza principale.

Queste tutela, però, non sono assolute. Per esempio, una ipoteca registrata sulla prima casa può portare al pignoramento se le condizioni stabilite dalla normativa non sono più rispettate. È dunque cruciale che i proprietari di immobili siano costantemente informati sulla situazione del loro bene, specialmente in presenza di debiti significativi.

È possibile pignorare le sopraelevazioni?

Secondo la legge, il diritto di sopraelevazione costituisce un’estensione del diritto di proprietà principale e, quindi, può essere soggetto a pignoramento insieme all’immobile. Questo principio è specificamente menzionato nell’articolo 2912 del Codice civile, che estende la possibilità di pignoramento non solo all’immobile principale, ma anche a tutto ciò che è integrato stabilmente, come le sopraelevazioni.

In effetti, la normativa considera la sopraelevazione un accessorio dell’edificio, includendola quindi nel processo pignorativo. Questa regola si applica a prescindere dall’autonomia strutturale o catastale delle sopraelevazioni stesse, che sono viste come accessioni. Di conseguenza, le parti sopraelevate possono essere messe all’asta insieme all’immobile.

In sintesi, se un immobile è sottoposto a esecuzione forzata, anche le sopraelevazioni saranno coinvolte nel processo, perché:

  • le sopraelevazioni sono considerate accessioni del bene;
  • pertinenze e accessioni, come le sopraelevazioni, non sono escluse dall’esecuzione forzata;
  • possono essere pignorate se facenti parte dell’immobile principale.

Casi in cui una sopraelevazione non può essere pignorata

La giurisprudenza stabilisce che il pignoramento di una sopraelevazione si verifica quando questa è considerata parte integrante della struttura esistente. Questo principio si applica anche alle costruzioni realizzate dopo l’acquisto dell’immobile, inclusi eventuali progetti se rientrano nei diritti di proprietà del debitore.

Tuttavia, esistono alcune eccezioni che impediscono il pignoramento di una sopraelevazione. Ecco quali:

  • alcune pertinenze: nonostante facciano parte del bene principale, potrebbero essere escluse dal pignoramento se non esiste una connessione funzionale e strutturale stretta con l’immobile pignorato;
  • destinazione principale come abitazione: simile alle protezioni per la prima casa, a seconda delle soglie di debito stabilite.

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