La normativa stabilisce chiaramente i metodi che devono essere utilizzati per inviare la notifica di convocazione dell’assemblea ai condomini. Tuttavia, gli errori nella convocazione rimangono una delle cause principali di contestazione delle decisioni prese in ambito condominiale.
Una decisione del Tribunale di Monza, la numero 1734 del 12 giugno 2024, esamina la validità della convocazione di un’assemblea condominiale tramite WhatsApp.
È possibile utilizzare questo metodo? La convocazione è legittima? Scopriamo cosa ha stabilito il giudice.
Il caso in questione
Una condomina ha contestato la decisione con la quale l’assemblea condominiale ha eletto il nuovo amministratore, affermando di non aver ricevuto la notifica di convocazione per l’assemblea straordinaria e che la stessa era illegittima per la mancata convocazione regolare di tutti i titolari del diritto di voto.
Il difensore del Condominio ha sostenuto che l’assemblea si è tenuta regolarmente. In assenza dell’amministratore uscente (dimissionario), l’assemblea era stata organizzata su iniziativa dei condomini stessi, e la notifica di convocazione era stata inviata a tutti i condomini tramite WhatsApp.
Attraverso WhatsApp, i condomini avevano anche concordato la data e i punti all’ordine del giorno dell’assemblea. Questa si è poi svolta regolarmente, il che dimostra – secondo il condominio – la regolarità della convocazione.
Le disposizioni di legge
Notificare correttamente tutti i condomini è essenziale per la legittimità dell’assemblea. Una convocazione omessa o errata può rendere annullabili le decisioni prese.
L’art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile prescrive che la notifica di convocazione dell’assemblea condominiale deve essere effettuata ai condomini almeno cinque giorni prima della data prevista per la prima convocazione, per assicurare una partecipazione informata e consapevole.
Lo stesso articolo poi chiarisce che la notifica deve essere comunicata attraverso:
- posta raccomandata
- posta elettronica certificata (PEC)
- fax
- consegna a mano.
In proposito, la giurisprudenza ha ripetutamente confermato che l’elenco stabilito dall’art. 66 è esclusivo e non permette l’uso di altri metodi di convocazione.
L’uso di WhatsApp non è permesso
Di conseguenza, il tribunale ha dichiarato nulla la convocazione effettuata tramite WhatsApp, poiché questo strumento non è incluso tra quelli autorizzati dalla legge per la convocazione delle assemblee condominiali.
Secondo il magistrato, le comunicazioni effettuate tramite l’applicazione di messaggistica WhatsApp sono da considerarsi “informali e di natura preparatoria“, non adeguate per una valida convocazione dell’assemblea condominiale.
Si aggiunge anche che questo metodo presenta significative problematiche, come l’incertezza sulla ricezione del messaggio, dato che non vi è garanzia che tutti i condomini ricevano e leggano il messaggio, e la mancanza di formalità, non essendo la chat un mezzo ufficiale di comunicazione come la PEC o la raccomandata.
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