Quando si presentano danni per infiltrazioni derivanti dalla rottura di condotte, la responsabilità è generalmente attribuita al “custode”, ovvero la persona che ha il controllo diretto e la possibilità di prevenire il danno.

In contesti condominiali, è essenziale determinare se la sezione di tubatura responsabile delle infiltrazioni appartiene alle parti comuni (in tal caso risponde il Condominio) oppure è di proprietà privata (qui la responsabilità è del singolo proprietario, inquilino o usufruttuario).

Tali principi sono stati applicati in una sentenza recente della Corte d’Appello di Palermo (numero 1268 del 24 luglio 2024), in cui è stato deciso che l’usufruttuario dovesse indennizzare per i danni causati da infiltrazioni provenienti da una porzione di tubatura all’interno del suo appartamento.


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Gli eventi

Nel caso specifico, un condomino processa il Condominio chiedendo un risarcimento (circa 22mila euro) per i danni subiti a causa di infiltrazioni nel suo appartamento, che provengono dall’unità superiore a seguito della rottura di una vecchia tubatura condominiale.

La replica del Condominio

Il Condominio nega subito ogni coinvolgimento e chiama in causa l’usufruttuaria e il proprietario nudo dell’appartamento al piano di sopra, affermando che la rottura è avvenuta durante lavori di ristrutturazione in quello specifico appartamento. Anche l’assicurazione del Condominio viene coinvolta.

A loro volta, il proprietario nudo e l’usufruttuaria respingono ogni responsabilità, attribuendo i danni alla cattiva esecuzione dei lavori da parte dell’impresa edile, che viene pertanto citata in giudizio.

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Responsabilità per inadempienza nella custodia

Nel processo di primo grado, il tribunale assegna metà della responsabilità al Condominio, per non aver mantenuto adeguatamente le tubature condominiali, e l’altra metà all’impresa di ristrutturazione.

Il Condominio non accetta il verdetto e fa appello. L’amministratore evidenzia che la tubatura danneggiata si trova all’interno dell’appartamento che sta al piano superiore a quello allagato; quindi, non appartiene alle parti comuni, ma è di proprietà esclusiva. Pertanto, la responsabilità dei danni spetta all’usufruttuaria dell’appartamento.

La Corte d’Appello accoglie le argomentazioni del Condominio. Infatti, la rottura che ha causato le infiltrazioni si è verificata in una tubatura verticale all’interno di un appartamento in usufrutto.

Di conseguenza, l’usufruttuaria è considerata il “custode” delle tubature dell’immobile; è lei quindi a dover rispondere dei danni causati dalle infiltrazioni, e non il Condominio.

Per gli impianti privati la responsabilità è del proprietario

I magistrati hanno invocato l’articolo 2051 del codice civile, secondo il quale ogni individuo è responsabile per i danni provocati dalle cose di cui ha la custodia, a meno che non dimostri la presenza di un caso fortuito.

Negli edifici condominiali, spetta al Condominio curare la manutenzione delle parti comuni; di conseguenza, è responsabile per i danni che queste possono causare ai condomini o a terzi.

Se, invece, i danni derivano da elementi appartenenti alle proprietà esclusive, ne sono responsabili solo i loro proprietari o chi ne ha la custodia effettiva (ad esempio, l’usufruttuario o il locatario).

In situazioni di danni da infiltrazione, è cruciale determinare la localizzazione della rottura che ha causato l’infiltrazione per identificare i responsabili, stabilendo se la parte danneggiata dell’impianto sia di proprietà comune o, come nel caso specifico, esclusiva.

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