Decora il tuo Condominio a Natale: Le Regole per Addobbi negli Spazi Comuni!

Il regolamento del condominio insieme al codice civile regola l’installazione di ornamenti natalizi visibili dall’esterno e nelle aree comuni.

Con l’arrivo del Natale, è il momento di estrarre l’albero, preparare il presepe e decorare la propria abitazione. Coloro che vivono in un condominio spesso scelgono di adornare non solo gli spazi privati ma anche quelli visibili dall’esterno o condivisi con altri residenti.

Ma è permesso posizionare decorazioni natalizie negli spazi comuni o visibili dall’esterno del condominio?

Addobbi: sì o no? Controllare sempre il regolamento condominiale

Prima di iniziare a decorare, è essenziale verificare il regolamento condominiale per capire cosa è permesso e cosa no.

Il regolamento, approvato durante l’assemblea dei condomini, può stabilire norme e limitazioni riguardo l’installazione di decorazioni natalizie, specificando i tipi e i luoghi in cui possono essere collocate, sia che si tratti di balconi o di spazi comuni.

Naturalmente, questo vale anche per il foyer del condominio, dove l’installazione di un albero, un presepe o altre decorazioni deve rappresentare la volontà della maggioranza dei residenti e deve essere discussa durante l’ assemblea condominiale. È importante includere il punto “decorazioni natalizie” nell’ordine del giorno dell’incontro.

Ornamenti natalizi in condominio: le indicazioni del codice civile

Se si decide di decorare gli spazi comuni, i costi per l’acquisto di luci e ornamenti devono essere suddivisi tra tutti i condomini, proporzionalmente al valore delle singole proprietà, come stabilito dall’articolo 1123 del codice civile.

È importante notare che il mancato rispetto delle regole può portare a sanzioni, che variano da 200 a 800 euro, come specificato dall’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

In mancanza di norme nel regolamento condominiale

In mancanza di specifiche disposizioni nel regolamento condominiale, è ancora una volta il codice civile a fornirci indicazioni, precisamente all’articolo 1120 c.c. comma 4, che afferma:

“Sono proibite le modifiche che possano danneggiare la stabilità o la sicurezza dell’edificio, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano inutilizzabili parti comuni dell’edificio per l’uso o il godimento anche di un solo condomino. In conclusione: è possibile decorare, ma sempre con rispetto per la sicurezza, la convivenza tra i condomini e il decoro dell’edificio”.

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