A partire dall’introduzione del doppio obbligo relativo al tesserino di identificazione fino all’implementazione del sistema di licenza a punti: le modifiche apportate dal Testo Unico sulla Sicurezza, dettagliate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riscrivono le responsabilità delle aziende operanti in cantieri temporanei e mobili. Vediamo quali sono le principali novità per imprenditori e lavoratori.
Le modifiche al tesserino di riconoscimento
Con la recente nota n. 656/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ulteriori dettagli sull’applicazione dell’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, stabilendo un obbligo più stringente per gli operatori nei cantieri temporanei e mobili:
- i dati di lavoro delle imprese principali e di quelle subappaltatrici devono dotare i propri lavoratori di un tesserino di riconoscimento;
- è obbligatorio per i lavoratori mostrare tale tesserino durante l’orario di lavoro.
Il tesserino deve contenere le seguenti informazioni:
- Nome e cognome del lavoratore;
- Fotografia del lavoratore;
- Nome del datore di lavoro;
- Possibile indicazione dello specifico appalto.
L’ignorare questi obblighi implica significative sanzioni amministrative, tra cui:
- Datori di lavoro: multa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore senza tesserino;
- Lavoratori: multa da 50 a 300 euro per non aver mostrato il tesserino, anche se fornito.
Questo provvedimento è volto a incrementare la trasparenza e la sicurezza nei cantieri, facilitando l’identificazione immediata degli individui autorizzati a entrare e operare sul sito.
Licenza a punti nei cantieri: chi è soggetto a questa normativa?
Un’altra rilevante novità è l’estensione del sistema di licenza a punti a tutte le imprese e i lavoratori autonomi attivi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non necessariamente legati al settore edile in senso stretto.
Secondo i dettagli forniti dall’INL il 17 gennaio 2025 e l’aggiornamento delle FAQ sul sito ufficiale, la licenza a punti è obbligatoria per tutti coloro che rientrano nell’articolo 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008. Tra gli interessati troviamo, per esempio:
- Vetrai incaricati della sostituzione di vetrate;
- Idraulici che installano o sistemano impianti sanitari;
- Fornitori e installatori di serramenti e porte.
L’obbligo di possedere la licenza a punti si estende anche a lavori che possono sembrare secondari rispetto alla costruzione principale, ma che implicano comunque un’attività fisica nel cantiere. Questo strumento normativo, introdotto per assicurare una maggiore qualificazione e supervisione, attribuisce a ogni operatore un punteggio iniziale (15 punti), che può diminuire a seguito di non conformità o infrazioni.
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