Il proprietario non è tenuto responsabile per l’abbandono di rifiuti all’interno dell’immobile affittato, poiché non è soggetto a obblighi di sorveglianza sulle attività svolte dal locatario nell’immobile. Questa è la decisione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7439 del 5 settembre 2024.
I magistrati hanno precisato che il proprietario non è automaticamente responsabile per l’abbandono di rifiuti altrui sul proprio terreno, anche se questo è stato dato in locazione.
Andiamo a vedere i dettagli del caso.
Il caso in questione
La polizia locale scopre tonnellate di rifiuti depositati illegalmente in un capannone, che il proprietario (una società) aveva dato in affitto.
In questa circostanza, secondo il Comune, il proprietario del capannone è responsabile insieme al locatario, non avendo esercitato i dovuti obblighi di sorveglianza e custodia. Per questo motivo, viene notificata al proprietario un’ordinanza sindacale che ordina “la rimozione, la riconversione o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, inclusi interventi finali di bonifica dei suoli e degli edifici“.
Il proprietario non accetta questa decisione e presenta ricorso al TAR. Secondo lui, tutte le responsabilità ricadono sul locatario che gestisce il capannone. I giudici hanno accolto il ricorso e hanno annullato l’ordinanza.
Abbandono incontrollato di rifiuti
La normativa di riferimento per i casi di abbandono incontrollato di rifiuti è l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico dell’Ambiente). Questa norma attribuisce responsabilità al proprietario solo in caso di violazioni commesse con dolo o colpa.
In termini semplici: il fatto di essere proprietari di un immobile in cui sono stati abbandonati rifiuti non implica una responsabilità automatica. È necessario che il proprietario abbia contribuito all’abbandono dei rifiuti con dolo o colpa. Pertanto, spetta al Comune dimostrare il dolo o la colpa del proprietario non responsabile dello sversamento dei rifiuti (Cons. Stato, 01/09/2020, n. 5340; Cons. Stato, 09/05/2018, n. 2786).
Nel caso specifico, l’ordinanza è stata annullata perché non è stata provata alcuna colpa del proprietario del capannone.
Contratto di affitto
Il fatto di avere concesso in affitto il capannone non rende il proprietario automaticamente responsabile.
Come sottolineato dal Consiglio di Stato, il contratto di affitto non richiede al proprietario-locatore di esercitare sorveglianza o controllo sulle attività svolte dal locatario nell’immobile.
I doveri del locatore si limitano allo stato di conservazione delle strutture edilizie e all’efficienza degli impianti. Non esistono obblighi di controllo e sorveglianza sulle attività che il locatario svolge indipendentemente nell’immobile affittato. Queste attività, in assenza di prove di coinvolgimento del proprietario, sono attribuibili esclusivamente al locatario.
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