Controversia Bollette: È Onere del Fornitore Dimostrare l’Efficacia del Contatore

Esaminiamo le disposizioni legali relative alla disputa di una fattura: chi ha l’onere della prova?

Secondo un consenso generale nella giurisprudenza, in caso di contestazione di una bolletta, è compito del fornitore dimostrare che il misuratore sia funzionante correttamente. L’utente, invece, può difendersi utilizzando i dati relativi ai propri consumi storici.

Analizziamo il tema più a fondo.


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Chi ha l’onere della prova in caso di contestazione di una bolletta

Quando un consumatore contesta una bolletta per consumi ritenuti eccessivi, si trova di fronte a una complessa questione legale riguardante la distribuzione dell’onere della prova.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 29784/2024) stabilisce che, in tali circostanze, il fornitore di energia elettrica deve dimostrare il corretto funzionamento del contatore.

L’utente, d’altra parte, deve dimostrare che i consumi fatturati sono eccessivi rispetto al suo storico di consumo. Questo può essere fatto attraverso la contestazione scritta della fattura, mettendo in evidenza le discrepanze rispetto ai consumi precedenti.

La giurisprudenza ritiene fondamentale contestare sulla base dello storico delle bollette per evidenziare un’eventuale anomalia. Tuttavia, il cliente non è tenuto a dimostrare un errore tecnico di rilevazione, ma solo la discrepanza nei consumi rispetto all’uso normale. In questo caso, il giudice può considerare tale dato statistico come un indizio significativo a sostegno della richiesta di verifica.

Il ruolo del fornitore nella dimostrazione del corretto funzionamento del contatore

Una sentenza recente conferma una linea già consolidata nella giurisprudenza. Già con l’ordinanza n. 23699/2016, la Cassazione aveva decretato che, nei contratti di fornitura di acqua, luce e gas, se l’utente contesta i consumi addebitati, il fornitore deve provare che il contatore sia funzionante correttamente.

Questo principio si intensifica quando non si può attribuire all’utente il compito di fornire una prova tecnica sul dispositivo, specialmente se il contatore è stato sostituito unilateralmente dal fornitore.

Se il misuratore viene rimosso o cambiato senza che il cliente abbia la possibilità di verificare lo strumento originale, non si può pretendere dal consumatore la prova del suo corretto funzionamento. La Corte sottolinea che, in assenza della possibilità di verifica sul dispositivo sostituito, l’onere della prova spetta interamente al fornitore.

L’importanza della custodia dell’impianto da parte del consumatore

Un aspetto cruciale emerge dall’ordinanza n. 34701/2021 della Cassazione. In tale occasione, la Corte ha ribadito che, in caso di contestazione, il consumatore deve dimostrare che l’incremento dei consumi è dovuto a cause che sfuggono al suo controllo e che non avrebbe potuto prevenire con una custodia attenta dell’impianto.

Questo implica che, se il contatore è funzionante, il consumatore deve dimostrare di aver vigilato diligentemente per evitare intrusioni o manipolazioni da parte di terzi.

La sentenza stabilisce che l’utente deve mostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare aumenti anomali di consumo, come ad esempio la protezione contro danni o abusi da parte di terzi. Tuttavia, anche in questo contesto, è il fornitore che deve dimostrare inizialmente che il contatore fosse installato e funzionante correttamente.

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