Scopri se il Tuo Condominio può Vietare gli Animali: Regolamenti a Rischio Nullità!

Nessuna disposizione regolamentare condominiale può proibire la presenza di animali domestici: è quanto deciso da una recente sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari. Ecco i dettagli del caso.

Le clausole regolamentari condominiali che proibiscono la presenza o la detenzione di animali domestici sono considerate nulle, anche se inserite in regolamenti di natura contrattuale. Questo è stato affermato dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 134 del 25 gennaio 2025, che ha trattato nuovamente una questione di grande rilevanza, ossia la detenzione di animali nei condomini.

Il divieto specificato nel regolamento contestato da un condomino, al quale era stato negato l’ingresso nel condominio con il suo cane, è stato dichiarato nullo. Secondo il giudice, dopo la modifica legislativa del 2012, è diventato impossibile vietare ai condòmini di avere animali domestici nelle loro abitazioni, anche mediante regolamenti condominiali contrattuali. Esaminiamo le motivazioni.

La vicenda

Un condomino si è visto negare l’accesso e la possibilità di tenere il proprio cane nel condominio, a causa di una norma regolamentare. Il condomino ha quindi citato in giudizio il Condominio e tutti i condòmini dell’edificio, chiedendo al tribunale di annullare l’articolo 7 del regolamento, secondo il quale “è proibito avere animali domestici che non possano vivere stabilmente all’interno delle unità abitative. In particolare, è proibito avere cani, poiché non sarebbe possibile soddisfare le loro necessità senza sporcare e danneggiare gli spazi comuni”.

Tale divieto, secondo il ricorrente, è nullo perché in contrasto con l’art. 1138 del codice civile (che afferma che il regolamento condominiale non può proibire di possedere o detenere animali domestici) e, più in generale, perché contrario all’ordine pubblico, dato che ignora il profondo cambiamento della coscienza sociale e dell’ordinamento giuridico, sempre più orientati a considerare l’animale domestico come estensione della personalità dell’individuo.

Animali domestici nei condomini: le normative

Con la legge n. 220 del 2012, è stata introdotta una modifica nel Codice civile, specificatamente nel comma 4 dell’art. 1138, che recita che le norme del regolamento condominiale “non possono proibire di possedere o detenere animali domestici”.

Anche prima del 2012, i giudici ritenevano che il divieto di mantenere animali domestici negli appartamenti potesse essere inserito soltanto in un regolamento contrattuale, ossia una disposizione approvata all’unanimità da tutti i proprietari o predisposta dall’originario costruttore e accettata nei singoli atti di acquisto.

Quindi, prima della riforma, il divieto di avere animali in condominio poteva essere previsto, ma solo tramite regolamento contrattuale. Un tale divieto non poteva essere inserito in un regolamento assembleare, adottato con la sola maggioranza dei consensi. Il motivo? Perché proibire di avere animali nella propria abitazione limita il diritto di proprietà esclusiva dei singoli condòmini. Pertanto, tale divieto deve essere accettato da tutti, non basta la maggioranza, altrimenti è considerato non valido.

Nessuna norma regolamentare può proibire la presenza di animali in condominio

Questo porta a concludere che il legislatore, con la modifica del 2012, abbia voluto estendere esplicitamente il divieto a tutti i regolamenti, anche quelli di natura contrattuale, seguendo l’evoluzione della legislazione nazionale e internazionale, sempre più focalizzata sulla tutela e protezione degli animali come esseri senzienti e sulla valorizzazione del rapporto tra uomo e animale.

In altri termini: attualmente, in virtù dell’art. 1138, comma 4, del codice civile, nessun regolamento condominiale (neanche contrattuale) può proibire di possedere o detenere animali domestici. Eventuali divieti sono da considerarsi nulli e privi di effetti. Questa è la logica seguita dal Tribunale di Cagliari nel risolvere il caso in questione.

Secondo il giudice, l’articolo 1138 del codice civile si applica a tutti i regolamenti, anche quelli contrattuali. Inoltre, il Tribunale precisa che tale disposizione è applicabile anche ai regolamenti condominiali adottati prima del 2012, i quali devono essere considerati affetti da nullità sopravvenuta.

Punti di vista divergenti nella giurisprudenza

La sentenza discussa segue un orientamento che sta guadagnando sempre più forza nella giurisprudenza, quello di permettere costantemente la detenzione di animali domestici. Tuttavia, è importante notare che non tutti i giudici sono concordi.

Secondo una parte della giurisprudenza, infatti, l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. si riferirebbe solo al regolamento condominiale di tipo assembleare (approvato dalla maggioranza qualificata dei condòmini). Dunque, sarebbe ancora possibile introdurre il divieto di detenzione di animali mediante regolamenti di tipo contrattuale, con il consenso di tutti i condòmini.

La normativa non è chiara in merito, quindi il dibattito rimane aperto.

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