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Il Tribunale di Pesaro ha negato la richiesta di demolizione e indennizzo per un barbecue e un gazebo collocati in un’area di proprietà esclusiva, stabilendo che tali strutture non necessitano di essere rimosse. Analizziamo i dettagli.
Il Verdetto del Tribunale di Pesaro
Nella sentenza n. 630 del 12 agosto 2024, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato che la costruzione di strutture come barbecue e gazebo in una proprietà privata, se conformi alle norme edilizie e alle distanze legali, non implica la necessità di rimozione né di compensazioni per danni, a meno che non ci siano prove evidenti di danni ai vicini.
Un condomino aveva protestato per i danni estetici al condominio causati dalla realizzazione di un barbecue e di un gazebo nell’area privata di alcuni residenti, richiedendo il ripristino delle condizioni originali e un risarcimento.
Reclami del condomino e risultati delle perizie
Il condomino che ha avviato la causa asseriva che le strutture erano state erette senza il consenso preventivo degli altri condomini, violando le distanze legali e impattando negativamente sull’estetica architettonica dell’edificio. Ha inoltre lamentato che il barbecue emettesse fumo, fuliggine e calore sufficienti a sporcare e rovinare una parete del condominio.
Tuttavia, secondo l’analisi tecnica eseguita durante il processo, le strutture erano di dimensioni ridotte e non permanentemente fissate al suolo. Pertanto, erano classificate come “edilizia libera”, non richiedendo né autorizzazioni abilitative né consensi da parte del Condominio.
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Estetica architettonica e distanze legali
Il giudice ha evidenziato, basandosi sulle valutazioni del perito, che non esistevano danni all’estetica architettonica, poiché le strutture erano poco visibili dalla via pubblica e in armonia con l’aspetto della zona residenziale.
La richiesta di indennizzo per il danneggiamento della parete del condominio è stata respinta, non essendoci prove che collegassero direttamente l’installazione del barbecue al danno ipotizzato.
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Il Tribunale ha considerato “irrilevante” la questione del non rispetto delle distanze legali stabilite dal Codice Civile e dal Regolamento Edilizio, dato che i soggetti potenzialmente danneggiati non erano parte del processo.
Questo principio sottolinea l’importanza di un interesse diretto e concreto nel procedimento legale, limitando le dispute condominiali all’impatto effettivo delle opere sulle strutture comuni e escludendo questioni relative a proprietà private che non causano danni evidenti al condominio.
Epilogo del caso giudiziario
In conclusione, il Tribunale ha respinto le richieste di demolizione delle strutture e di risarcimento danni presentate dal condomino querelante. Le opere realizzate dai convenuti, essendo in linea con le normative edilizie e non provocando danni dimostrabili né all’estetica né alle strutture del condominio, non giustificano l’accoglienza delle richieste in sede giudiziaria.
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