Il Tribunale di Pesaro ha negato la richiesta di demolizione e indennizzo per un barbecue e un gazebo collocati in un’area di proprietà esclusiva, stabilendo che tali strutture non necessitano di essere rimosse. Analizziamo i dettagli.
Il Verdetto del Tribunale di Pesaro
Nella sentenza n. 630 del 12 agosto 2024, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato che la costruzione di strutture come barbecue e gazebo in una proprietà privata, se conformi alle norme edilizie e alle distanze legali, non implica la necessità di rimozione né di compensazioni per danni, a meno che non ci siano prove evidenti di danni ai vicini.
Un condomino aveva protestato per i danni estetici al condominio causati dalla realizzazione di un barbecue e di un gazebo nell’area privata di alcuni residenti, richiedendo il ripristino delle condizioni originali e un risarcimento.
Reclami del condomino e risultati delle perizie
Il condomino che ha avviato la causa asseriva che le strutture erano state erette senza il consenso preventivo degli altri condomini, violando le distanze legali e impattando negativamente sull’estetica architettonica dell’edificio. Ha inoltre lamentato che il barbecue emettesse fumo, fuliggine e calore sufficienti a sporcare e rovinare una parete del condominio.
Tuttavia, secondo l’analisi tecnica eseguita durante il processo, le strutture erano di dimensioni ridotte e non permanentemente fissate al suolo. Pertanto, erano classificate come “edilizia libera”, non richiedendo né autorizzazioni abilitative né consensi da parte del Condominio.
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Estetica architettonica e distanze legali
Il giudice ha evidenziato, basandosi sulle valutazioni del perito, che non esistevano danni all’estetica architettonica, poiché le strutture erano poco visibili dalla via pubblica e in armonia con l’aspetto della zona residenziale.
La richiesta di indennizzo per il danneggiamento della parete del condominio è stata respinta, non essendoci prove che collegassero direttamente l’installazione del barbecue al danno ipotizzato.
Il Tribunale ha considerato “irrilevante” la questione del non rispetto delle distanze legali stabilite dal Codice Civile e dal Regolamento Edilizio, dato che i soggetti potenzialmente danneggiati non erano parte del processo.
Questo principio sottolinea l’importanza di un interesse diretto e concreto nel procedimento legale, limitando le dispute condominiali all’impatto effettivo delle opere sulle strutture comuni e escludendo questioni relative a proprietà private che non causano danni evidenti al condominio.
Epilogo del caso giudiziario
In conclusione, il Tribunale ha respinto le richieste di demolizione delle strutture e di risarcimento danni presentate dal condomino querelante. Le opere realizzate dai convenuti, essendo in linea con le normative edilizie e non provocando danni dimostrabili né all’estetica né alle strutture del condominio, non giustificano l’accoglienza delle richieste in sede giudiziaria.
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