La sicurezza negli edifici condominiali sta diventando una preoccupazione crescente, in particolare in aree a rischio di furti. Una delle misure più adottate per salvaguardare gli appartamenti è l’installazione di grate o inferriate sulle finestre.
Questo tipo di intervento, però, deve essere attentamente considerato, poiché potrebbe contrastare con l’estetica architettonica dell’edificio o con le normative del regolamento condominiale. In questo contesto, la sentenza del Tribunale di Torino del 6 novembre 2024, numero 5573, fornisce indicazioni preziose su come equilibrare il diritto alla sicurezza con le norme condominiali.
Installazione di grate e “edilizia libera”
Le operazioni di installazione, riparazione o sostituzione di inferriate rientrano nell’ambito dell’edilizia libera, il che significa che non richiedono permessi particolari, a meno che non ci siano restrizioni specifiche nel regolamento condominiale o altre leggi applicabili.
In generale, l’aggiunta di grate non infrange i diritti degli altri residenti e non è considerata un’azione illegale, a condizione che non comprometta l’estetica architettonica dell’edificio. È quindi una prerogativa individuale del condomino, ma è sempre necessario verificare la presenza di regolamenti condominiali che potrebbero proibire o limitare esteticamente tali installazioni.
Decisione del Tribunale di Torino
Nel caso menzionato, il giudice ha esaminato una situazione in cui la nuda proprietaria e l’usufruttuaria di un appartamento avevano montato inferriate su finestre e porte-finestre che si affacciavano sui balconi. Gli altri residenti del condominio si sono opposti, affermando che le inferriate deterioravano l’aspetto estetico dell’edificio e chiedendo la loro rimozione o reinternamento.
Le proprietarie, che avevano installato le inferriate per motivi di sicurezza, hanno contestato la decisione, sottolineando che i dispositivi erano in armonia con l’estetica dell’edificio e rientravano nel loro diritto di uso del bene comune come previsto dall’articolo 1102 del codice civile.
Hanno inoltre osservato che nel regolamento condominiale non vi era un divieto esplicito riguardo l’installazione di grate.
Il Tribunale di Torino ha annullato la decisione dell’assemblea, stabilendo che le decisioni dell’assemblea non possono limitare i diritti di un singolo condomino di utilizzare le aree comuni, dato che le inferriate non alteravano l’estetica dell’edificio.
Motivazioni della decisione
Il Tribunale ha valutato la questione alla luce della legislazione vigente e del regolamento condominiale. In particolare, è stato notato che l’articolo 13 del regolamento proibiva lavori che potessero modificare “l’aspetto estetico dell’immobile”, ma questa norma non proibiva espressamente le inferriate. Inoltre, il tribunale ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza consolidata, le norme del regolamento condominiale non devono essere ambigue e devono specificare chiaramente le restrizioni.
Nel caso specifico, le inferriate erano state installate discretamente, senza alterare la struttura dell’edificio, rispettando il design originale e senza aggiungere volumi esterni. Il colore delle inferriate corrispondeva a quello delle ringhiere dei balconi e il loro design era semplice e lineare, non compromettendo l’aspetto generale dell’edificio.
La delibera che proibisce l’installazione di inferriate è nulla
Oltre al regolamento di condominio, il divieto di installare grate potrebbe essere imposto dall’assemblea. A questo proposito, si consideri la sentenza del Tribunale di Catania numero 121 pubblicata l’8 gennaio 2025, che riguardava l’annullamento di una decisione condominiale relativa al punto 9, che ordinava la rimozione di un’inferriata montata sul portone d’ingresso della proprietà di un condòmino.
Il ricorrente ha richiesto l’annullamento o la nullità della decisione, mentre il condominio convenuto ha presentato varie eccezioni e ha chiesto il rigetto della domanda.
Nel merito della questione, il tribunale ha considerato una perizia tecnica, che ha esaminato lo stato dei luoghi e le caratteristiche dell’inferriata in questione. La perizia ha escluso che la struttura fosse invasiva rispetto alle parti comuni del condominio o che potesse danneggiare l’edificio.
L’inferriata, sebbene fosse installata in un’area che si apriva sul vano scala, non interferiva con l’uso del pianerottolo, rimanendo accessibile agli altri condomini. In particolare, si è osservato che l’inferriata non occupava spazi comuni né comprometteva la facciata dell’edificio. La struttura era montata sulla parete di esclusiva pertinenza dell’attore, senza estendersi sulle aree comuni, e non presentava sporgenze che potessero ridurre lo spazio disponibile nel corridoio o nel pianerottolo del condominio.
Inoltre, è stato confermato che la presenza dell’inferriata non causava danni alla sicurezza dell’edificio. La struttura non interferiva con le strutture portanti (come travi, pilastri o ballatoi) e non minacciava la stabilità dell’immobile. Il tribunale ha anche confermato che l’inferriata non violava il decoro architettonico, poiché era stata progettata per integrarsi armoniosamente con l’estetica originale dell’edificio. I materiali utilizzati, come il ferro, e la tonalità cromatica erano compatibili con l’architettura dell’edificio e non alteravano l’aspetto visivo del palazzo. Inoltre, il design dell’inferriata era semplice e lineare, evitando soluzioni che potessero risultare eccessivamente invasive o discordanti con lo stile dell’edificio.
Nel punto 9 della delibera contestata, l’assemblea condominiale aveva deciso la rimozione dell’inferriata a spese dell’attore. Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che questa decisione fosse nulla, poiché violava i diritti di proprietà esclusiva del condomino. In particolare, la delibera riguardava una parte dell’edificio di proprietà esclusiva dell’attore, ossia il portone d’ingresso e l’inferriata annessa, che non interessavano le parti comuni.
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