La altezza minima richiesta per i sottotetti è stata recentemente aggiornata attraverso il cosiddetto decreto “Salva Casa” (D.L. n. 69/2024). Precedentemente, per considerare un ambiente abitabile era necessaria un’altezza minima di 2,70 metri (D.M. 5 luglio 1975).
Con il D.L. 69/2024 questo limite è stato ridotto a 2,40 metri per gli ambienti negli edifici che sono oggetto di interventi di recupero e che prevedono un progetto di ristrutturazione. Questa modifica è chiaramente destinata a giocare un ruolo cruciale nel recupero dei sottotetti.
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L’altezza minima
L’altezza minima in un’abitazione è un parametro essenziale, che influisce non solo sul comfort e sulla sicurezza degli occupanti, ma è anche un requisito fondamentale per ottenere il certificato di agibilità.
L’art. 1, comma 1, lettera c-bis, del decreto “Salva Casa”, modifica l’art. 24 del Testo Unico dell’Edilizia, relativo al certificato di agibilità degli edifici, permettendo al tecnico progettista di certificare la conformità del progetto alle normative igienico-sanitarie, ai fini della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei seguenti casi:
- ambienti con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 m, ma non inferiore a 2,40 m;
- abitazione monolocale per una persona, con una superficie minima inclusiva dei servizi, inferiore a 28 m², fino a un limite minimo di 20 m² e, per due persone, inferiore a 38 m², fino a un limite minimo di 28 m².
L’asseverazione può essere fornita quando è garantita l’adattabilità, in base alle funzioni e dimensioni previste dal D.M. n. 236/1989, e contemporaneamente deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- i locali sono situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie;
- viene presentato contemporaneamente un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative che assicurano, in base al numero degli occupanti, condizioni igienico-sanitarie adeguate dell’abitazione, che possono essere garantite aumentando la superficie dell’abitazione e degli ambienti abitabili o attraverso la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale, supportata dalla dimensione e dal tipo di finestre, dai passaggi d’aria trasversali e dall’uso di sistemi di ventilazione naturale ausiliari.
Le implicazioni
Come si può notare, le nuove normative mirano a facilitare il recupero di spazi inutilizzati, per aumentare la disponibilità di alloggi riducendo il consumo di suolo.
I sottotetti sono chiaramente inclusi tra gli spazi che possono essere recuperati per usi abitativi. Generalmente, sono ambienti situati sotto il tetto destinati a un uso non abitativo, che servono a proteggere le stanze dell’ultimo piano da calore, freddo e umidità.
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È importante considerare i seguenti punti:
- Le nuove disposizioni sulle altezze minime si applicano solo alle ristrutturazioni; per le nuove costruzioni è ancora valido il D.M. del 1975 che stabilisce un minimo di 2,70 m.
- Le deroghe alle altezze minime, introdotte dal “Salva Casa”, saranno valid
e fino all’emanazione di un D.M. che definisca i requisiti igienico sanitari di tipo prestazionale previsti dal D.lgs. 222/2016. - Rimangono in vigore le norme più favorevoli già esistenti. Ad esempio, le leggi regionali che permettevano già di rendere abitabili sottotetti con altezze minime inferiori ai limiti legali, incluse le nuove soglie di 2,40 m introdotte dal D.L. n. 69/2024, soprattutto in certi tipi di comuni (ad esempio, quelli montani).
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