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Non avete ricevuto la notifica di convocazione per l’assemblea? O magari l’avete scoperta tra le email in arrivo o nella buca delle lettere quando era già troppo tardi? In questi casi, è possibile impugnare l’avviso di convocazione e richiedere l’annullamento delle decisioni prese durante l’assemblea.
Una recente decisione del Tribunale di Monza, la sentenza n. 1734 del 12 giugno 2024, ha chiarito che:
l’avviso di convocazione deve essere notificato tramite raccomandata a.r., posta elettronica certificata, fax o consegna personale. Non sono permesse altre modalità.
L’amministratore deve necessariamente comunicare l’avviso attraverso raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna diretta. Altre modalità non sono consentite, poiché non assicurano che il condòmino destinatario sia effettivamente a conoscenza della convocazione.
Convocazione dell’assemblea di condominio via email: il caso specifico
Nel caso preso in esame dal tribunale, un condòmino ha contestato la mancata ricezione della convocazione per l’assemblea. In dettaglio, l’amministratore aveva lasciato gli avvisi di convocazione nelle buche delle lettere dei condòmini (anziché inviarli tramite raccomandata A/R); successivamente, ha inviato le stesse comunicazioni agli indirizzi email ordinari dei condòmini (anziché utilizzare la PEC).
Il giudice ha accolto il ricorso: ha considerato l’avviso di convocazione privo di validità legale e ha annullato la decisione contestata dal condòmino.
Come richiedere la convocazione di un’assemblea condominiale?
Prima della riforma del 2012, non esistevano regole precise sulle modalità di convocazione delle assemblee condominiali. Era possibile convocare anche verbalmente (spesso si usava il telefono), purché queste modalità fossero accettate da tutti o previste nel regolamento del condominio.
Dopo il 2012, le cose sono cambiate . Il codice civile stabilisce oggi modalità specifiche di convocazione, che devono essere rispettate dagli amministratori di condominio. L’articolo 66 delle disposizioni attuative del codice civile prevede che l’avviso di convocazione debba essere comunicato esclusivamente tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna diretta. Altre forme sono escluse.
Maggiori garanzie per i condòmini
È evidente che è sempre richiesta la forma scritta e si può usare solo uno dei mezzi previsti dal codice civile, in quanto garantiscono l’effettiva conoscibilità della convocazione da parte del condòmino destinatario.
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Niente posta elettronica ordinaria
Nel caso in questione, il condòmino è stato convocato tramite email ordinaria e tramite avviso lasciato nella buca delle lettere. Entrambe le modalità non sono previste dal codice civile e sono pertanto illegittime.
Una semplice email, così come il deposito nella buca delle lettere, non offrono le stesse garanzie sulla ricezione delle comunicazioni che sono invece fornite dai mezzi indicati dal codice civile.
Un’email non ha lo stesso valore di una raccomandata A/R o di una posta elettronica certificata, e allo stesso modo, il deposito nella buca delle lettere non equivale a una consegna diretta a mano.
Secondo l’amministratore, si potrebbe presumere che il condòmino abbia comunque avuto tempestiva conoscenza della convocazione. Tuttavia, anche su questo punto il tribunale ha confutato, poiché i mezzi utilizzati dall’amministratore non costituiscono una prova certa, né una presunzione di conoscenza dell’avviso.
Infatti, a differenza del possessore di un indirizzo PEC, chi possiede un indirizzo email ordinario non è obbligato a controllare la posta in arrivo; nemmeno l’avviso di lettura conferisce alla email inviata il valore legale richiesto dalla legge. Allo stesso modo, non si può presumere che il condòmino sia a conoscenza dell’assemblea semplicemente perché l’avviso è stato inserito nella sua buca delle lettere, non avendo questi l’obbligo di controllarla quotidianamente.
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