Scopri Subito la Dichiarazione di Avvenuta Stipula: Cos’è e a Cosa Serve!

Cosa rappresenta la dichiarazione di avvenuta stipula, come si può ottenere e quale importanza assume nelle compravendite immobiliari e altri atti notarili? Scoprilo qui.

La dichiarazione di avvenuta stipula è un documento elaborato e rilasciato dal notaio al completamento di un atto notarile, come una transazione immobiliare o un contratto di mutuo. Tale certificato non è necessario per legge, ma è spesso richiesto per motivi pratici, poiché conferma ufficialmente che l’atto è stato compiuto in una data precisa e tra specifici individui.

Il documento contiene dettagli fondamentali, quali le informazioni delle parti coinvolte, l’oggetto dell’atto e la data di stipula. Non possiede tuttavia pieno valore legale come una copia autenticata dell’atto notarile, perché non include i dettagli di registrazione presso i registri immobiliari o fiscali. La sua funzione primaria è quella di fornire un’evidenza immediata dell’accordo raggiunto, in attesa che le procedure burocratiche di registrazione siano completate.

Utilizzo della dichiarazione di avvenuta stipula

La dichiarazione di avvenuta stipula trova impiego in varie circostanze, principalmente per gestire le iniziali formalità amministrative dopo la stipula di un atto notarile. Per esempio, nel caso di una compravendita immobiliare, il compratore può utilizzare il certificato per avviare il trasferimento delle utenze (elettricità, acqua, gas) o per comunicare al gestore del condominio il cambio di proprietà.

È altresì vantaggiosa nei rapporti con terze parti che necessitano di un attestato della firma avvenuta, come le banche che devono confermare il trasferimento di proprietà per fornire un mutuo. Poiché viene emessa subito dopo la stipula, la dichiarazione è un utile strumento per attestare la validità dell’atto in attesa della sua registrazione e trascrizione nei registri ufficiali.

Un altro contesto di utilizzo è durante procedimenti legali, quando è necessario presentare una prova preliminare dell’esistenza di un accordo notarile. Sebbene non abbia lo stesso peso probatorio di una copia autentica, la dichiarazione è sufficiente per iniziare determinati processi burocratici o amministrativi.

Modalità di richiesta della dichiarazione di avvenuta stipula

Richiedere la dichiarazione di avvenuta stipula è generalmente un processo semplice e gestito direttamente dal notaio. Solitamente, il documento è fornito insieme alla firma dell’atto notarile, senza la necessità per le parti di fare una richiesta formale. Tuttavia, è sempre consigliabile discutere con il notaio la necessità di ottenere tale documento durante la preparazione dell’atto.

Il rilascio della dichiarazione può essere incluso nel prezzo totale del servizio notarile, ma in alcune circostanze potrebbe richiedere un piccolo sovrapprezzo, specialmente se necessario in modo urgente o con specifiche personalizzazioni. Se il documento non viene fornito automaticamente, le parti possono richiederlo direttamente al notaio, specificando lo scopo per cui è necessario.

Distinzioni tra dichiarazione di avvenuta stipula e altri documenti notarili

La dichiarazione di avvenuta stipula si differenzia chiaramente da altri documenti notarili per il suo scopo e utilizzo. A differenza della copia autentica dell’atto, che è una riproduzione esatta e completa dell’accordo, la dichiarazione è un documento molto più basilare, progettato esclusivamente per certificare che la stipula è stata realizzata.

Un altro documento simile ma differente è l’estratto notarile, che include solo alcune parti salienti di un atto (ad esempio, la descrizione dell’immobile e i dati delle parti). Sia la copia autentica che l’estratto possono essere emessi solo dopo la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate e la Conservatoria, mentre la dichiarazione di avvenuta stipula viene rilasciata immediatamente dopo la firma, senza attendere la conclusione delle procedure burocratiche.


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Possibilità per il notaio di rilasciare immediatamente una copia dell’atto notarile

In merito al rilascio di una copia dell’atto notarile (rogito), il notaio non è in grado di fornirla subito al termine della compravendita. Questo perché l’atto deve prima essere registrato presso gli uffici appropriati, completato con tutti i dettagli di registrazione e l’indicazione dell’imposta pagata. 

Secondo l’articolo 66 del DPR 131/1986, i notai possono emettere originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione a termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che questi sono stati registrati, includendo i dettagli della registrazione con una specifica certificazione firmata. Pertanto, il rilascio della copia conforme dell’atto generalmente avviene alcuni giorni dopo la stipula, una volta finalizzate le procedure di registrazione

Altri passaggi per la registrazione della compravendita dal notaio

Una volta ottenuta la dichiarazione di avvenuta stipula, il notaio deve procedere con una serie di passaggi per assicurare la legittimità legale dell’atto e il trasferimento ufficiale della proprietà. Questi includono:

  1. Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate: il notaio si occupa della registrazione dell’atto, saldando le imposte di registro, ipotecarie e catastali previste dalla legge. Questo passaggio è obbligatorio e conferisce all’atto una validità fiscale.
  2. Trascrizione nei Registri Immobiliari: successivamente, il notaio trascrive l’atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Questo passaggio, come già menzionato, è fondamentale per rendere opponibile ai terzi il trasferimento di proprietà, proteggendo così l’acquirente da possibili contestazioni.
  3. Voltura catastale: il notaio aggiorna gli intestatari dell’immobile presso il Catasto, assicurando che i dati catastali siano congruenti con quelli dell’atto notarile.
  4. Rilascio della copia autentica: una volta completati i passaggi precedenti, il notaio può fornire alle parti la copia autentica dell’atto, che rappresenta il documento definitivo e completo dell’accordo stipulato.

Questi passaggi richiedono tempi variabili, che possono estendersi da alcune settimane a diversi mesi, a seconda della complessità dell’atto e dell’efficienza degli uffici competenti.

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