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La verifica statica è regolata da normative specifiche che la rendono obbligatoria per le costruzioni in cemento armato o metalliche. Ma in quali situazioni non è necessaria la verifica statica?
Esaminiamo le situazioni in cui non è richiesta e le leggi correlate.
LEGGI ANCHE: Cosa accade se non si effettua la verifica statica di un edificio
Obbligo di verifica statica: cosa prevede la normativa
Il documento principale per l’obbligo di verifica statica è l’art. 53 del D.P.R. 380/01 (noto come Testo Unico dell’Edilizia), che impone tale obbligo per le strutture in cemento armato o metalliche che possono impattare la sicurezza pubblica.
Di seguito, l’elenco completo delle strutture da verificare come specificato nella normativa:
- opere in conglomerato cementizio armato normale, costituite da una combinazione di conglomerato cementizio e armature con funzione statica;
- opere in conglomerato cementizio armato precompresso, ovvero strutture in conglomerato cementizio con armature che ricevono uno stato di tensione artificiale per garantire l’efficacia statica desiderata;
- opere metalliche, dove la stabilità è garantita interamente o parzialmente da elementi strutturali in acciaio o altri metalli.
Rischi per chi non esegue la verifica statica
Il Testo Unico dell’Edilizia, più avanti, spiega le conseguenze per chi utilizza o permette l’uso di una costruzione soggetta a obbligo di verifica prima del rilascio del certificato corrispondente o senza certificato. Si tratta dell’articolo 75 del D.P.R. n. 380/2001 che afferma:
“Chiunque consente l’utilizzo delle costruzioni prima del rilascio del certificato di verifica è soggetto a un arresto fino a un mese o a una multa da 103 a 1032 euro“.
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Le strutture escluse dall’obbligo di verifica statica
La sentenza della Cassazione n. 25178/2019 ha chiarito che le strutture in legno o in materiali misti come alluminio, vetro e plastica, ad esempio coperture o membrane impermeabili, non sono soggette all’obbligo di verifica statica.
Chi deve eseguire la verifica statica
Per le strutture che necessitano di una verifica statica, il controllo e il rilascio del certificato devono essere effettuati da un ingegnere o un architetto iscritto all’albo per almeno 10 anni, che non abbia partecipato alle fasi di progettazione, direzione o costruzione dell’opera.
Questa disposizione è regolata dall’articolo 67, comma 2 del D. Lgs. 81/2008
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